1. Le residenze per anziani che offrono una forma di assistenza specifica di cui agli articoli 44, 45 e 46 devono formare e gestire un’apposita lista d’attesa separata per l’ammissione nella stessa, secondo i criteri di ammissione di cui all’articolo 8. Tali criteri devono essere applicati sulla base di un apposito sistema unitario a livello provinciale e della relativa griglia, come definiti con decreto dell’assessora/assessore provinciale competente.
2. Sino alla definizione del sistema unitario e della griglia di cui al comma 1, le modalità di applicazione dei criteri di cui all’articolo 8 sono demandate al singolo ente gestore. Per le forme di assistenza specifica di cui agli articoli 44 e 45, i punti di cui all’articolo 8, comma 6, possono essere assegnati per l’appartenenza all’ambito territoriale del comprensorio sanitario di riferimento.
3. La lista d’attesa separata deve in ogni caso garantire l’accesso alle relative offerte, su tutto il territorio provinciale, da parte delle persone rientranti nella tipologia di utenti per le stesse previste.
4. Eventuali disposizioni di statuti, regolamenti o accordi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo devono essere adeguate e in ogni caso non trovano applicazione, a pena di nullità.