1. Possono essere offerte le seguenti forme di assistenza specifica:
a) assistenza intensiva – per nuclei di persone con un fabbisogno di assistenza e cura intensive;
b) assistenza estensiva – per nuclei di persone con un fabbisogno di assistenza e cura estensive;
c) assistenza per nuclei di persone con demenza;
d) offerta di sollievo: ricovero temporaneo;
e) ricovero transitorio.