1. Tipologia di utenti: ospiti che, a causa di particolari disturbi del comportamento rilevanti e recidivanti o della loro condizione psicofisica complessiva, necessitano di un accompagnamento estensivo per non diventare un pericolo per sé o per gli altri ospiti, oppure per riuscire a ottenere un sensibile miglioramento della loro qualità di vita o di quella degli altri ospiti. A tale tipologia di utenti appartengono, per esempio, le persone sottoposte a trattamenti psicologici o le persone con disabilità o con problemi di dipendenza, in presenza di gravi disturbi del comportamento sociale. Tali esempi non sono esaustivi.
2. Questa forma di assistenza deve essere offerta in almeno una struttura per ciascun comprensorio sanitario.
3. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) sussistenza di un modello di assistenza e cura autorizzato ai sensi dell’articolo 40, comma 4, ed effettuazione di un rilevamento annuale per verificare il permanere dei requisiti in capo alle e agli ospiti;
b) rispetto del contingente provinciale di posti letto previsto per tale forma di assistenza, che viene determinato ogni quattro anni dalla Giunta provinciale;
c) numero minimo di 8 e massimo di 20 posti letto per il nucleo di persone con un fabbisogno di assistenza e cura estensive;
d) capacità ricettiva, da parte degli enti gestori richiedenti l’autorizzazione, di almeno 35 posti letto. Se lo stesso ente gestore gestisce più strutture, l’autorizzazione per questa forma di assistenza specifica è rilasciata sempre in riferimento a una struttura, nel senso che i posti letto autorizzati a tal fine non possono essere ripartiti tra diverse strutture; tuttavia uno stesso ente gestore può ricevere anche più autorizzazioni;
e) presenza della lista di attesa separata di cui all’articolo 42.
4. Parametri del personale:
a) personale per l’assistenza diretta e l’assistenza per le attività diurne: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 8 posti letto;
b) personale infermieristico: parametri dell’assistenza di base;
c) personale riabilitativo: parametri dell’assistenza di base.
5. L’importo aggiuntivo previsto per questa forma di assistenza specifica è pari a 18,00 euro giornalieri per ogni posto letto riservato. Tale importo va impiegato per il necessario personale aggiuntivo.
6. Tasso minimo di occupazione dei posti letto ai fini del finanziamento: in caso di insufficiente occupazione dei posti letto, la somma complessiva dell’importo aggiuntivo di cui al comma 5 è adeguata all’occupazione secondo i seguenti criteri:
a) almeno 96 per cento della possibile occupazione complessiva: 100 per cento dell’importo spettante;
b) dal 92 per cento al 95 per cento della possibile occupazione complessiva: 96 per cento dell’importo spettante;
c) meno del 92 per cento della possibile occupazione complessiva: l’importo spettante è calcolato sul carico effettivo.
7. Ammissione: l’ammissione e l’inserimento in lista d’attesa avvengono ai sensi degli articoli 41 e 42, previo accertamento e valutazione della presenza di particolari disturbi del comportamento rilevanti e recidivanti o di una condizione psicofisica complessiva della persona da accogliere, tali da rendere necessario e giustificato un accompagnamento superiore alla media. Se la persona è già ospite di una residenza per anziani, è necessario tenere anche conto della documentazione di assistenza e cura che la riguarda, da cui risulta quali misure sono già state attuate.