1. Tipologia di utenti: ospiti che, in ragione di un fabbisogno di assistenza infermieristica continuativo e superiore alla media, necessitano di un’assistenza sanitaria particolarmente intensiva e per i quali pertanto deve essere garantita una presenza maggiore e continua di personale infermieristico. Queste persone presentano soprattutto un elevato rischio sanitario oppure necessitano continuamente di interventi specifici per il mantenimento delle funzioni vitali, quali ad esempio respirazione artificiale o nutrizione enterale. Appartengono per esempio a tale tipologia di utenti le persone in coma vegetativo o che soffrono di disturbi neurovascolari periferici, disfunzione vascolare, insufficienza cardiaca, scambio gassoso alterato o insufficienza respiratoria, denutrizione, gravi ferite da decubito, e le persone in condizioni analoghe. Tali esempi non sono esaustivi. In ogni caso deve essere documentato un fabbisogno di assistenza infermieristica continuativo e superiore alla media.
2. Tale forma di assistenza deve essere offerta in almeno una struttura per ciascun comprensorio sanitario.
3. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) sussistenza di un modello di assistenza e cura autorizzato ai sensi dell’articolo 40, comma 4, ed effettuazione di un rilevamento annuale per verificare il permanere dei requisiti in capo alle e agli ospiti;
b) rispetto del contingente provinciale di posti letto previsto per tale forma di assistenza, che viene determinato ogni quattro anni dalla Giunta provinciale;
c) numero minimo di 12 posti letto per il nucleo di persone con un fabbisogno di assistenza e cura intensive;
d) capacità ricettiva, da parte della struttura per la quale si richiede l’autorizzazione, di almeno 40 posti letto. Se lo stesso ente gestore gestisce più strutture, l’autorizzazione per questa forma di assistenza specifica è rilasciata sempre in riferimento a una struttura, nel senso che i posti letto autorizzati a tal fine non possono essere ripartiti tra diverse strutture; tuttavia uno stesso ente gestore può ricevere anche più autorizzazioni;
e) presenza della lista di attesa separata di cui all’articolo 42.
4. Parametri del personale:
a) personale per l’assistenza diretta e l’assistenza per le attività diurne: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 16 posti letto;
b) personale infermieristico: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 6 posti letto;
c) personale riabilitativo: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 20 posti letto.
5. Salvo quanto previsto dal comma 10, l’importo aggiuntivo previsto per questa forma di assistenza specifica è pari a 8,50 euro giornalieri per ogni posto letto riservato. Tale importo va impiegato per il necessario personale aggiuntivo.
6. I maggiori costi del personale di cui al comma 4, lettere b) e c), e di cui al comma 9, lettere b) e c), derivanti dai relativi parametri di riferimento, sono rimborsati con i seguenti importi annuali forfettari:
a) personale infermieristico: 58.000,00 euro per ogni equivalente a tempo pieno (ETP);
b) personale riabilitativo: 54.000,00 euro per ogni equivalente a tempo pieno (ETP).
7. Tasso minimo di occupazione dei posti letto ai fini del finanziamento: in caso di insufficiente occupazione dei posti letto, la somma complessiva dell’importo aggiuntivo di cui al comma 5 e degli importi forfettari di cui al comma 6 è adeguata all’occupazione secondo i seguenti criteri:
a) almeno 96 per cento della possibile occupazione complessiva: 100 per cento dell’importo spettante;
b) dal 92 per cento al 95 per cento della possibile occupazione complessiva: 96 per cento dell’importo spettante;
c) meno del 92 per cento della possibile occupazione complessiva: l'importo dovuto è calcolato sul carico effettivo.
8. Ammissione: l’ammissione e l’inserimento in lista d’attesa avvengono ai sensi degli articoli 41 e 42, previo accertamento e valutazione del fabbisogno di assistenza e cura di tutte le persone richiedenti:
a) che producono una certificazione del medico competente, da cui risulti che la persona rientra nelle categorie “R1” o “R2” secondo la classificazione del “codice di attività” del Progetto Mattoni (Mattone n. 12), oppure
b) che comunque presentano un fabbisogno di assistenza infermieristica continuativo e superiore alla media.
9. Se in una struttura tutti i posti letto sono riservati a questa forma di assistenza specifica, almeno un terzo delle e degli ospiti è in coma vegetativo e almeno un quarto delle e degli ospiti non ha compiuto i 60 anni di età, si applicano, in deroga ai parametri di cui al comma 4, i seguenti parametri del personale:
a) personale per l’assistenza diretta e l’assistenza per le attività diurne: 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 10 posti letto;
b) personale infermieristico: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 6 posti letto;
c) personale riabilitativo: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 20 posti letto.
10. Per il finanziamento del necessario personale aggiuntivo di cui al comma 9, lettera a), all’ente gestore spetta un importo aggiuntivo di 12,50 euro giornalieri per ogni posto letto riservato.