(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“6/bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società controllate direttamente dalla Provincia si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine la Giunta provinciale, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”