(1) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 19/bis (Cancellazione dei residui perenti)
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare la conservazione non necessaria nel conto del patrimonio di residui perenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:
- impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno dieci anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;
- impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno cinque anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.
2. Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1 verranno riammesse al pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie.”
(2) Dopo il comma 7/bis dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7/ter. Per spese correnti o in conto capitale attinenti ad agevolazioni finanziarie per progetti o attività, la cui realizzazione avviene necessariamente in un arco temporale pluriennale, possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, nel limite del trenta percento della rispettiva UPB, ove ciò sia indispensabile per la realizzazione degli obiettivi previsti.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 65/septies della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:
‚3. Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.’” 4)