(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “persone ed enti pubblici e privati,” sono sostituite dalle parole: “persone, società ed enti pubblici e privati,”.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis e 2/ter:
“2/bis. Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota per spese generali e oneri vari. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori.
2/ter. Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la documentazione di spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute.”
(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli oneri riflessi quali i contributi previdenziali.”
(4) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adegua a quanto disposto al comma 3 le deliberazioni dei criteri.