(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del ministro della Pubblica istruzione del 4 settembre 1956, sono ammessi all'assunzione, sia per incarico temporaneo sia per concorso pubblico, in qualifiche per le quali è richiesto il titolo stesso, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e previo accertamento della validità dei documenti relativi al titolo estero. Dette disposizioni si applicano anche con riferimento ai titoli di specializzazione medica conseguiti all'estero.
2. Agli effetti del comma 1 e a pena di decadenza i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare il documento riconoscitivo del titolo entro il termine di un anno dalla data dell’assunzione.“