(1) Al comma 1 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, le parole: “dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti e da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata,” sono sostituite dalle parole: “dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti, da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata nonché dai comuni, dagli enti da questi dipendenti e dai comuni consorziati”.
(2) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/ter. La Giunta provinciale è altresì autorizzata, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, a partecipare in società già partecipate dalla Regione.”
(3) Il comma 4 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 1, 1/bis, 1/ter e 3, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.”