(1) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 9/bis (Interpretazione autentica)
1. Il comma 8 dell’articolo 9 viene interpretato nel senso che esso elenca le categorie di immobili per le quali i Comuni possono prevedere riduzioni di aliquota. All’interno di tali categorie i Comuni possono prevedere aliquote diverse per specifiche fattispecie o prevedere riduzioni di aliquota solo per singole specifiche fattispecie.”