(1) Al comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all’Istituto per l’edilizia sociale, gli importi concessi in forma di mutui ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, al fondo di rotazione entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei mutui.”