(1) L’articolo 1, commi 550 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio negativo di società partecipate, aziende speciali ed istituzioni, si applica alla Provincia ed ai comuni con la medesima decorrenza prevista all’Art. 23 della presente legge.