(1) Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, è inserito il seguente articolo:
“Art. 25/bis (Disposizione finanziaria)
1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 1, in relazione all’estensione della possibilità di concedere agevolazioni per l’acquisto di zone produttive, anche a quelle con destinazione particolare, e stimati in 100.000,00 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 15225.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’articolo 23, comma 10, stimati in 409.000,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 15225.
3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.”