Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi di mensa, gestiti direttamente dall'amministrazione o affidati ad una impresa specializzata nel settore. In caso di richiesta la relativa gestione è da affidare con preferenza ad associazioni del personale provinciale.
(2) Ai fini di cui al comma 1 l'amministrazione mette a disposizione del personale con sede di servizio al di fuori del comune di Bolzano un buono pasto per un importo di lire 6.000. Tale buono pasto non spetta al personale che fruisce del servizio mensa per ragioni di servizio a titolo gratuito o che può fruire di un servizio sostitutivo presso la sede di servizio. Il buono pasto non spetta in caso di un previsto orario di lavoro giornaliero inferiore a sette ore e trentasei minuti. Al personale con sede di servizio nel comune di Bolzano la parte orografica destra del torrente Talvera l'amministrazione mette a disposizione un buono pasto di lire 5.000.
(3) Nei casi in cui il personale ha diritto al pasto gratuito a causa di particolari esigenze di servizio possono essere stipulate apposite convenzioni con esercizi alberghieri per la fornitura del pasto. In tale caso il personale interessato non ha diritto al rimborso delle spese di vitto ai sensi della disciplina sulla missione.
(4) Per il finanziamento della spesa connessa con il presente articolo viene prevista nella legge finanziaria apposito fondo, il cui importo viene periodicamente adeguato sentite le organizzazioni sindacali.
(5) Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione sull'importo dei buoni pasto decorso un anno dall'avvio del servizio di cui al comma 2.