Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) È considerato alloggio di servizio l'alloggio dato in concessione al personale per l'espletamento di servizi di custodia, di portineria, di vigilanza e di altri servizi similari.
(2) I compiti connessi con la concessione dell'alloggio di servizio vengono indicati nel disciplinare da allegarsi all'atto di concessione. La concessione dell'alloggio di servizio avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
(3) In caso di revoca della concessione dell'alloggio di servizio dev'essere rispettato un periodo di preavviso di sei mesi. Su richiesta dell'amministrazione tale periodo di preavviso vale anche per il concessionario dimissionario. La concessione cessa di diritto in caso di risoluzione del rapporto di servizio, di trasferimento nonché in caso di assegnazione ad altre mansioni.
(4) Per i portieri ed i custodi che fruiscono di alloggi di servizio in base ad atti di concessione a titolo oneroso al momento dell'entrata in vigore del presente contratto di comparto, i canoni risultanti dal comma 2, lettera a), sono conguagliati con quelli sostenuti a partire dal 1° gennaio 1994 in base agli atti concessivi in godimento.