(1) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera g):
“g) i locatari che rinunciano a un alloggio loro assegnato dall’Istituto per l’Edilizia Sociale, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia.”
(2) Il comma 11 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. La prestazione ammonta al 100 percento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 percento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.”
(3) Dopo il comma 12 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 12/bis:
“12/bis. I componenti del nucleo familiare beneficiario devono mantenere dimora stabile e ininterrotta in provincia di Bolzano per la durata della concessione della relativa prestazione. Qualora si accerti, nel caso di concessione in corso, che uno o più componenti, senza giustificato motivo, non soddisfano più tali requisiti, l’ente assume, dalla data dell’accertamento e con comunicazione scritta all’utente, una nuova decisione per la durata residua della concessione, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.”