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In vigore al: 19/04/2016

a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 001)
Contratto di comparto sulle assunzioni a tempo determinato

Sottoscritto in data 5 febbraio 2016
(sulla base della deliberazione della Giunta provinciale dd. 22/12/2015, n. 1514)

 

1)
Pubblicato nel B.U. 1 marzo 2016, n. 9.

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente contratto di comparto si basa sulle disposizioni della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, articolo 9, e sul regolamento sull’assunzione del personale provinciale – Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22 – su quelle di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, articolo 36, nonché sul decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, articoli da 19 a 29, al fine di introdurre disposizioni specifiche sui contratti di lavoro a tempo determinato in base alle situazioni ed esigenze della Provincia Autonoma di Bolzano. Questo contratto di comparto definisce anche la percentuale massima di tali contratti individuali di lavoro e la linea interpretativa condivisa sulle questioni strettamente connesse nonché la deroga ai termini di proroghe e rinnovi.

(2) Il presente contratto di comparto riguarda il personale assunto a tempo determinato su posti vacanti o fuori organico. È escluso il personale per cui non valgono i limiti di durata contrattuale di cui alle norme vigenti nonché il personale assunto con incarichi dirigenziali o quello a esso parificato.

(3) Il personale con un rapporto a tempo indeterminato per un orario inferiore al tempo pieno non è soggetto ai limiti di legge nel caso di aumento orario o di stipulazione di contratti di lavoro integrativi a tempo determinato.

(4) Il personale con un contratto di supplenza maggiore o uguale al 50 per cento dell’orario pieno non è soggetto ai limiti di legge nel caso di aumento orario o di stipulazione di contratti di lavoro integrativi a tempo determinato su posto vacante o fuori organico.

Art. 2  (Applicazione)

(1) In base alla struttura vigente degli inquadramenti del personale provinciale si considerano mansioni di pari livello e categoria legale quelle relative alla medesima qualifica funzionale, nonché quelle relative ai raggruppamenti di qualifiche I-III, IV-V, VI-VII, VIIter-VIII e VIII-IX. Le mansioni proprie delle categorie del personale amministrativo e del personale docente ed equiparato non sono considerabili mansioni di pari livello e categoria legale e pertanto i servizi svolti nelle due categorie non si sommano ai fini dei limiti temporali.

(2) Nell’ambito delle scuole, per il personale docente ed equiparato, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti previsti dall’ordinamento giuridico è consentita transitoriamente al fine di garantire la copertura dei servizi.

 

Art. 3  (Proroghe e rinnovi)

(1) In caso di rinnovi e al fine di salvaguardare la continuità dei servizi, nonché per maggiore semplicità di gestione dei contratti in scadenza, non si applicano nei confronti del personale provinciale a tempo determinato su posto vacante le interruzioni di cui all’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 4  (Numero complessivo dei contratti a tempo determinato)

(1) Il numero del personale a tempo determinato non può essere superiore al 30 per cento del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio del rispettivo anno di calcolo.

Art. 5  (Norma transitoria)

(1) Gli incarichi al personale già in servizio a tempo determinato su posto vacante possono, nel quadro di pianificazione dei concorsi, essere prorogati fino allo svolgimento del relativo concorso o prova selettiva, al fine di salvaguardare la continuità dei servizi istituzionali, secondo le relative disposizioni del Regolamento di esecuzione sull’accesso all’impiego provinciale del 2 settembre 2013, n. 22.

Art. 6  (Norma finale)

(1) L’Amministrazione provinciale si impegna a una pianificazione costante e regolare dei concorsi e selezioni necessari a offrire al personale precario la possibilità di ottenere un impiego a tempo indeterminato. Le procedure selettive del personale docente provinciale e del personale a esso equiparato sono indette con regolarità e risultano già dalla relativa programmazione.

(2) Nel caso di entrata in vigore o di esistenza di disposizioni di legge o di contratto collettivo di più ampia deroga rispetto a quelle disciplinate nel presente contratto collettivo, trovano applicazione le prime.

(3) L’amministrazione provinciale informa almeno una volta l’anno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto circa i posti vacanti disponibili e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

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