(1) È fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo o uso chiedere all'Azienda l'autorizzazione e le modalità ritenute opportune per lo scarico ogni qualvolta questo si rendesse necessario, per prevenire ed evitare danni ai corsi d'acqua del demanio idrico, attribuito alla Provincia a norma dell'articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. La Provincia si attiene alle direttive, di cui all'articolo 7, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 381/1974.