(1) L'accesso al demanio idrico provinciale, per il servizio di controllo, per i rilievi necessari, nonché per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, regolarmente approvati, non può essere in alcun modo vietato dai proprietari confinanti, ai quali per eventuali danni verrà corrisposto un equo indennizzo, stimato dall'Ispettorato dell'agricoltura o delle foreste.36)