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In vigore al: 19/04/2016

e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 131)
Comitato di revione della spesa pubblica

1)
Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di revisione della spesa pubblica, di seguito denominato Comitato, in attuazione dell’articolo 24/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2 (Compiti)

(1) Al Comitato spettano i seguenti compiti:

  1. effettuare un’analisi critica delle entrate e delle spese del bilancio provinciale, nonché dei bilanci degli enti e delle aziende strumentali, di qualsiasi natura e denominazione, della Provincia;
  2. avanzare suggerimenti e proporre soluzioni finalizzati a ottimizzare l’impiego delle risorse;
  3. effettuare analisi nell’ambito della spending review, anche riguardo all’efficacia, efficienza, economicità e adeguatezza dell’azione amministrativa;
  4. redigere relazioni e formulare proposte per gli organi decisionali competenti atte a favorire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, anche tenuto conto degli adeguamenti normativi necessari;
  5. sviluppare ipotesi sui possibili effetti delle misure proposte nei vari ambiti d’azione (finanze, personale, gruppi d’interesse);
  6. favorire una collaborazione coordinata con i gruppi di lavoro, anche per svolgere analisi concordate;
  7. assolvere altri compiti, che possono essere assegnati previo accordo con la Direzione generale.

Art. 3 (Organizzazione del Comitato)

(1) Con proprio regolamento il Comitato disciplina in dettaglio i singoli compiti, quali l’organizzazione, le modalità di funzionamento, le ulteriori norme a garanzia dell’indipendenza e in materia di incompatibilità, nonché il codice di condotta dei propri componenti. A tal fine si richiamano anche le specifiche disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici.

(2) I componenti del Comitato si riuniscono per almeno otto sedute nell’arco dell’esercizio finanziario. Per la preparazione dei lavori viene riconosciuta al massimo una mezza giornata a seduta. Le attività svolte nell’ambito della prestazione intellettuale sono verbalizzate per iscritto.

(3) Al componente del Comitato che è dipendente della pubblica amministrazione sono affidati i compiti di coordinamento. Il coordinatore o la coordinatrice funge anche da elemento di raccordo tra il Comitato e l’Amministrazione provinciale. La funzione di coordinamento non è ulteriormente remunerata.

(4) Per lo svolgimento dell’attività del Comitato possono essere messi a disposizione del coordinatore/della coordinatrice, anche per limitati periodi di tempo, fino a un massimo di tre persone. La pianta organica non può essere modificata.

Art. 4 (Riservatezza)

(1) Il Comitato ha accesso a tutte le informazioni e i dati, anche leggibili ed elaborabili in forma elettronica, necessari all’espletamento dei propri compiti istituzionali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza, completezza sanciti dagli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

(2) Nell’ambito dell’attività svolta il Comitato è tenuto ad adottare misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

(3) Il Comitato è inoltre tenuto al rispetto del segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 5 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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