Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da ulteriori sette membri.
(2) I sette membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale.
(3) I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati. Se durante la legislatura singoli membri del Consiglio si dimettono o sono rimossi dal loro incarico, la Giunta provinciale rimpiazza i membri uscenti. Se almeno metà dei membri si dimettono oppure sono rimossi anticipatamente dal loro incarico, l'intero Consiglio di amministrazione decade.
(4) La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione provinciale, con l'obbligo che almeno uno dei membri appartenga al gruppo linguistico ladino.