Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) In applicazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, viene determinato nell'allegato 3 al presente contratto il trattamento giuridico ed economico del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, con le decorrenze ivi indicate.
(2) Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'allegato 3 cessano, secondo le decorrenze ivi indicate, l'applicazione delle seguenti disposizioni:
(3) Rimane salva la possibilità di integrare con un contratto aggiuntivo, qualora necessario, le norme dell'allegato 3 al fine di completare il passaggio dalla previgente disciplina statale a quella provinciale.