In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) maggiorazione del contributo per le controversie davanti alla giustizia amministrativa - contrasto all'evasione fiscale - acquisizione delle maggiori entrate all'Erario - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Ordinanza 24 marzo 2015 (16 aprile 2015), n. 61; Pres. Criscuolo; Red. Grossi

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo 2013, e depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell’anno 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013);

che la ricorrente deduce che il comma 25 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 modifica l’art. 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, aumentando l’importo del contributo unificato dovuto per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa (che il successivo comma 27 aumenta della metà il contributo previsto per il giudizio di impugnazione); e che il comma 28 stabilisce che il maggior gettito conseguente da questi aumenti è versato all’entrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa;

che, ad avviso della Provincia autonoma, detti commi vìolano gli artt. 75 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), 3, 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e il principio di leale collaborazione, poiché la maggiorazione del contributo unificato concerne un’entrata che, rientrando nell’àmbito residuale di tutte le entrate tributarie non specificamente individuate e non attribuite ad altri enti, spetta alle Province autonome; e contrastano, altresì, con l’art. 104, primo comma, del citato d.P.R., perché non sono state precedute da alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con la Provincia;

che la ricorrente impugna anche l’art. 1, comma 299, della legge n. 228 del 2012, il quale apporta alcune modifiche all’art. 2 del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

che la norma censurata (che sostituisce il terzo e il quarto periodo del comma 36 dell’art. 2 del d. l. n. 138 del 2011) dispone che le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale confluiscano in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

che, per la Provincia autonoma di Bolzano, essa si pone in contrasto con gli artt. 75 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, con gli artt. 3, 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, e con il principio di leale collaborazione, poiché le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale riferibili alla Provincia autonoma di Bolzano spettano alla stessa nella misura indicata nelle predette norme statutarie e non possono essere riservate allo Stato;

che, con ricorso notificato il 27 febbraio 2013, e depositato in cancelleria il successivo 5 marzo (iscritto al n. 35 del registro ricorsi dell’anno 2013), la Provincia autonoma di Trento ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), e 28, della medesima legge n. 228 del 2012, in riferimento all’art. 75 del d.P.R. n. 670 del 1972;

che la ricorrente – ritenuta la inoperatività, in termini di salvaguardia, della clausola di cui all’art. 1, comma 554, della stessa legge (che assegna alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome il compito di attuare le disposizioni della legge) – deduce anch’essa che tali norme (secondo cui il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni che rideterminano il contributo unificato per i giudizi amministrativi è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa) vìolano l’art. 75 del d.P.R. n. 670 del 1972, perché il contributo unificato rientra tra le «entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate» il cui gettito deve essere attribuito, nella quota dei nove decimi, alle Province autonome;

che, d’altronde, la Provincia autonoma rileva che le norme censurate non prevedono una limitazione temporale né del maggior gettito, né della riserva di esso al bilancio statale e neppure la separata contabilizzazione, per cui non consentono di quantificare l’entità della riserva; e che le spese cui è destinato il maggior gettito sono specifiche, ma non risulta il loro carattere “non continuativo”, non essendo assicurato che gli interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa siano temporanei;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero non fondate, deducendo, in generale, che le norme contenute nella legge n. 228 del 2012 devono essere interpretate tenendo conto della necessità di fronteggiare la grave crisi economica nella quale versa il Paese, la quale giustifica l’adozione di misure eccezionali (di carattere non continuativo e di natura temporanea) che trovano il loro unico limite nei princìpi fondamentali dell’ordinamento;

che entrambe le ricorrenti hanno depositato memorie nelle quali ribadiscono quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi, anche a confutazione delle argomentazioni di controparte.

Considerato che – riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013) – i ricorsi vanno riuniti, per essere congiuntamente esaminati e decisi con un’unica pronuncia, in ragione dell’evidente connessione delle norme, censurate anche in riferimento a parametri parzialmente coincidenti;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 16 gennaio 2015, e la Provincia autonoma di Trento, con atto notificato il 19 gennaio 2015, hanno entrambe rinunciato integralmente ai rispettivi ricorsi, in ottemperanza all’accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l’impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica;

che, con atti depositati il 5 marzo 2015, l’Avvocatura dello Stato ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha deliberato di accettare le rinunce delle due Province autonome;

che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte (sentenze n. 197, n. 141, n. 54 e n. 40 del 2014; ordinanze n. 281, n. 196 e n. 38 del 2014), le rinunce alle impugnazioni delle parti ricorrenti, accettate dalla resistente costituita, determinano l’estinzione dei processi, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promosse, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento;

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2013), e dell’art. 1, comma 25, lettera b), numero 4), e 28, della medesima legge n. 228 del 2012, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe.

 

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico