(1) In casi di necessità e all'insorgere di emergenze che interessano più comuni e allo scopo di coordinare le attività di soccorso e prima assistenza viene convocato il centro operativo distrettuale che è presieduto dal presidente dell'unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o da un suo delegato.
(2) Ogni centro operativo distrettuale è composto da:
(3) Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni altri funzionari o tecnici dell'amministrazione provinciale o statale ed esperti competenti nelle varie tipologie di eventi e nominare un vicepresidente.
(4) Il centro operativo distrettuale coordina il personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel distretto, inoltra le richieste di aiuto o al Centro operativo provinciale o all'amministrazione provinciale o statale e assicura un'assistenza tecnico-amministrativa ai centri operativi comunali.
(5) I componenti dei centri operativi distrettuali sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni. I membri supplenti possono essere scelti dai componenti effettivi all'interno della rispettiva organizzazione, valutando la natura dell'emergenza. Funge da segretario un membro del centro operativo distrettuale o un dipendente dell'amministrazione provinciale. Ai componenti sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.