(1) Le autorità operanti nella protezione civile collaborano con la ripartizione competente in materia di sanità e con le Aziende sanitarie.
(2) Le Aziende sanitarie territorialmente competenti nominano il medico d'emergenza competente per ogni ospedale, che è la persona di riferimento in caso di calamità. Il coordinamento a livello provinciale è stabilito dall'assessorato alla sanità.
(3) I direttori sanitari degli ospedali sono tenuti ad elaborare, in collaborazione con l'Ufficio per la protezione civile, per i propri ospedali procedure di allertamento e di intervento che siano in sintonia con le procedure di allertamento e di intervento dei comuni e ad assicurare la partecipazione di personale delle strutture ospedaliere alle esercitazioni di cui all'articolo 17. Ospedali limitrofi si assistono reciprocamente e coordinano le proprie procedure di allertamento e di intervento.
(4) L'assessorato competente in materia di sanità, in collaborazione con l'Ufficio per la protezione civile e con l'Ordine dei farmacisti, elabora le procedure per l'approvvigionamento e lo stoccaggio dei medicinali e dei materiali sanitari indispensabili nei diversi casi di calamità.
(5) Analogo accordo di collaborazione può essere attuato dagli assessorati competenti di concerto con l'Ufficio protezione civile, con il Servizio veterinario provinciale, nonché con la Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana, nonché con le diverse organizzazioni di soccorso.