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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 6 (Comitato provinciale per la protezione civile)

(1)  Al fine di coordinare le attività delle strutture del Servizio per la protezione civile e assicurare un intervento ottimale dell'amministrazione provinciale, il Centro operativo provinciale può essere allargato con rappresentanti di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale e assume i compiti di Comitato provinciale per la protezione civile, al quale spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare il piano provinciale per la protezione civile, che deve essere approvato dalla Giunta provinciale;
  2. proporre, se necessario, la costituzione di gruppi tecnici di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, per lo studio dei problemi attinenti alla protezione civile;
  3. proporre la classificazione di zone di pericolo o di zone da assoggettare a vincolo idrogeologico-forestale;
  4. individuare, in caso di interferenza, le ripartizioni o strutture organizzative provinciali competenti per l'esecuzione degli interventi per la protezione civile;
  5. predisporre procedure da seguire in caso di richieste urgenti di soccorso provenienti da altre province o da altri stati.

(2)  Il Comitato provinciale per la protezione civile è organo consultivo permanente della Giunta provinciale in materia di protezione civile, è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per un periodo di cinque anni.

(3)  Il piano provinciale per la protezione civile comprende la previsione e la prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità e determina il fabbisogno e le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della Provincia, per far fronte a situazioni di emergenza:

  1. individua i compiti che ciascun ufficio ed ente deve assolvere e ne prescrive gli interventi;
  2. prevede l'impegno di uomini e mezzi per le varie ipotesi di rischio;
  3. predispone quanto necessario per l'approntamento degli strumenti di coordinamento;
  4. individua aree attrezzate per eventuali campi di emergenza;
  5. individua aree per l'affluenza di forze di intervento.

(4)  Copia del piano viene depositata presso le ripartizioni dell'amministrazione provinciale competenti in materia, presso il Commissariato del Governo e presso le amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano.

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