(1) Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Centro funzionale provinciale con funzioni di supporto tecnico scientifico per i servizi antincendi e per la protezione civile.
(2) Nel Centro funzionale provinciale confluiscono dati di rilievo per i rischi e sistemi di monitoraggio a fini previsionali.
(3) Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le analisi e le valutazioni degli scenari di rischio e redatti allertamenti per la riduzione dei rischi. 9)