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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 3 (Centro operativo comunale)

(1)  Presso ogni comune è istituito un centro operativo per la protezione civile. I membri del centro operativo comunale sono nominati dal consiglio comunale e hanno il compito di coadiuvare il sindaco stesso nella previsione, nella prevenzione e nell'attuazione delle misure da adottare nel caso di calamità. A tale scopo viene elaborato un piano sulla base di modelli da predisporre a cura dell'Ufficio per la protezione civile della Provincia, che prevede:

  1. la predisposizione di servizi di segnalazione, allarme e soccorso;
  2. l'individuazione delle zone e degli ambienti a rischio in base alle diverse caratteristiche di pericolo;
  3. l'individuazione delle disponibilità di personale, di mezzi e attrezzature, risorse, viveri e infrastrutture nell'ambito comunale;
  4. l'individuazione di locali e strutture da destinare a soccorsi, depositi e alloggiamenti di emergenza;
  5. la predisposizione di servizi di collegamento;
  6. l'elaborazione di direttive per le diverse ipotesi di emergenza;
  7. l'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute.

(2)  Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell’amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la protezione civile ri-conosciute. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività, qualora nominato membro del Centro operativo comunale. Il Centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo. 3)

(3)  I comuni inoltrano al Comitato provinciale per la protezione civile copia dei piani comunali, nonché i dati necessari per l'elaborazione del piano per la protezione civile provinciale.

3)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
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