(1) Il Centro operativo provinciale e il Comitato provinciale per la protezione civile si avvalgono, per l'attuazione dei rispettivi compiti, dell'Ufficio per la protezione civile, denominato con decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21. Le competenze dell'Ufficio sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia.
(2) I finanziamenti per la gestione del Centro operativo provinciale e dei Centri operativi distrettuali, nonché del Comitato provinciale di protezione civile, sono espletati dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.
(3) La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento. 5)
(3/bis) La Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile cura la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della protezione civile.6)
(4) Gli impianti e la rete radio amministrati dalla Ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile ed in concessione all'amministrazione provinciale sono gestiti dalla stessa Ripartizione, che ne cura l'inventariazione e propone i consegnatari.
(4/bis) Al fine di garantire la sicurezza pubblica l'amministrazione provinciale può eseguire, secondo i criteri determinati dalla Giunta provinciale, la manutenzione degli impianti e delle reti radio delle organizzazioni di soccorso riconosciute ed eseguire gli investimenti necessari al miglior funzionamento possibile degli stessi.7)
(5) In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richiede l'intervento di più unità organizzative, la Ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile assume in collaborazione con il centro operativo provinciale compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa.
(6) L'Ufficio per la protezione civile provvede a dotare i componenti del Centro operativo provinciale e gli altri funzionari ritenuti indispensabili di adeguati strumenti di comunicazione e cercapersone.
(7) I lavori, gli acquisti e i servizi espletati dalla Ripartizione per la Protezione Antincendi e civile sono eseguiti di norma in economia nei limiti dei mezzi finanziari autorizzati dall'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all'articolo 22, in seguito denominata Azienda speciale, o dalla Giunta provinciale.8)