(1) Al fine di garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi per la protezione civile, specialmente in occasione di calamità, la Giunta provinciale, in base ai propri criteri generali fissati, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, con organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, previsto dall'articolo 5 della medesima legge provinciale.
(2) Le organizzazioni interessate presentano alla Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile domanda di riconoscimento, corredata della documentazione richiesta, da sottoporre al parere della stessa Ripartizione, dichiarando la disponibilità a collaborare e a sottostare al controllo dell'Ufficio per la protezione civile e al coordinamento da parte delle autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2.
(3) Il direttore della Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile tiene un apposito registro e rilascia agli iscritti alle organizzazioni riconosciute gli attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile.10)