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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 11 (Competenze dell'amministrazione provinciale)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano organizza e attua il servizio per la protezione civile. Al fine di assicurare la tutela della popolazione e di difendere le infrastrutture, il territorio, i centri e i nuclei abitati da cause di danno o di pericolo di qualsiasi genere, l'amministrazione provinciale, nell'ambito delle proprie competenze e del piano provinciale per la protezione civile, provvede - anche in economia - agli interventi di prevenzione e di soccorso in base alle vigenti leggi provinciali e statali. In caso di calamità i fondi necessari possono essere prelevati, oltre che dai normali capitoli di spesa dei bilanci di previsione, anche dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale.

(2)  Nell'esecuzione dei lavori preventivi e di pronto intervento rimane l'obbligo di intervento da parte delle singole ripartizioni e strutture organizzative provinciali - in aggiunta o in sostituzione di quello spettante ai comuni e ai Servizi antincendi e per la protezione civile - secondo le rispettive competenze previste dalla normativa provinciale.

(3)  Per gli interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e di altre calamità naturali si applica la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, gestita dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile. Inoltre trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

(4)  La Giunta provinciale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, istituisce un servizio di reperibilità da attuare con il proprio personale dipendente al di fuori del normale orario d'ufficio a supporto dell'attività di prima valutazione delle emergenze e di allertamento nonché per il coordinamento degli interventi di carattere indifferibile.

(5)  In attesa dell'uniformazione delle strutture distrettuali dell'amministrazione provinciale, per l'attuazione del piano per la protezione civile il territorio provinciale viene suddiviso in nove distretti coincidenti con i distretti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

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