(1) In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, compete al Presidente della Provincia il potere di requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attività sono deliberate dall'Azienda speciale di cui all'articolo 22 in base a criteri preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione.