(1) In caso di nuova occupazione, anche con rapporto di lavoro intermittente – durante il periodo tutelato da AspI – da cui derivi la decadenza dall’ammortizzatore sociale statale, la persona beneficiaria perde il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.
(2) In caso di nuova occupazione, anche con rapporto di lavoro intermittente o a tempo parziale – durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale – di durata superiore a sei mesi, la persona beneficiaria decade dal diritto all’indennità stessa.
(3) La persona beneficiaria decade dal diritto all’indennità integrativa regionale anche qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42.