(1) Nella provincia di Bolzano l'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina, è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale.
(2) L'esercizio della professione da parte di guide alpine e aspiranti guida o di figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Bolzano, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
(3) È considerato esercizio stabile della professione ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'attività svolta dalla guida alpina o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Bolzano, e che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.