(1) Chi esercita l’attività di cui all’articolo 17-bis può chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 14, comma 2, previa frequenza di un corso con superamento del relativo esame. La Giunta provinciale determina i contenuti dei corsi di preparazione, le materie oggetto delle prove d’esame, le modalità di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d’esame.
(2) Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia a coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 14, comma 2, la tessera di riconoscimento di: “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna dell’Alto Adige” e il relativo distintivo. Resta fermo che le denominazioni: “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna” e/o “Guida di media montagna” non possono essere utilizzate da persone non iscritte nell’anzidetto elenco speciale. 13)