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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 21 (Esercizio abusivo della professione)

(1)  L'esercizio abusivo della professione, di cui all'articolo 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 276 ad un massimo di Euro 2.744.16) 17) 

(2)  Chi esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, nel territorio della provincia, essendo iscritto o temporaneamente aggregato all'albo di altra regione o della provincia autonoma di Trento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 68 a Euro 690.17) 

(3)  Chiunque istituisce o gestisce, senza la prescritta autorizzazione, una scuola di alpinismo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.059 a Euro 6.168.17) 

(4)  Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina che applicano ai clienti tariffe superiori ai limiti vigenti sono puniti con la sanzione pecuniaria da Euro 207 a Euro 621 e sono soggetti a procedimento disciplinare.17) 

(5)  Chiunque usi il nome di guida alpina, di aspirante guida, di scuola di alpinismo o similare senza esserne abilitato, rispettivamente autorizzato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.375 a Euro 4.113.17) 

(6)  Le guide alpine, gli aspiranti guida, gli accompagnatori di media montagna/le accompagnatrici di media montagna nonché le scuole di alpinismo che contravvengono alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 18, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 690 a Euro 2.059. La violazione comporta altresì l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'albo, rispettivamente dell'autorizzazione, da disporsi dai competenti organi per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.17) 18)

(6/bis) 19)

(7)  L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi da 1 a 6 compete, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, agli organi di sicurezza pubblica, agli organi di polizia locale e forestale, nonché al personale di cui all'articolo 19, comma 1.

16)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 26, comma 4, della L.P. 19 luglio 1994, n. 3.
17)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
18)
L'art. 21, comma 6, è stato così modificato dall'art. 13, comma 7 della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.
19)
L'art. 21, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 13, comma 8, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21, e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera d), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
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