(1) La presente legge non si applica all’attività svolta professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, di accompagnamento di escursionisti senza l'ausilio di ramponi, corda e piccozza su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai, purché non sia effettuata nell'ambito di apposite organizzazioni.
(2) La Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, può stabilire i criteri applicativi dell’attività svolta ai sensi del comma 1. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 12)