(1) La commissione d'esame è composta:
(2) Funge da segretario un impiegato della ripartizione competente in materia di turismo.
(3) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. È garantita comunque la presenza del gruppo linguistico ladino.
(4) La commissione d'esame è nominata con decreto dell'assessore al turismo e dura in carica per due sessioni. Per ogni componente e per il segretario è nominato un supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.
(5) Ai membri della commissione e ai segretari sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.