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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 14 (Collegio provinciale delle guide alpine)

(1)  È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine.

(2)  Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in provincia. Fanno altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna, iscritti in apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale stesso. 8)

(3)  L'assemblea del collegio è formata da tutti i componenti del collegio medesimo. Gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna partecipano all’assemblea del collegio senza diritto di voto. 9)

(4)  Il collegio provinciale ha un direttivo formato da nove rappresentanti, otto dei quali eletti dai componenti del collegio fra i propri iscritti e uno eletto dagli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna fra i propri componenti. 10)

(5)  Il direttivo elegge il presidente del collegio provinciale, scegliendolo fra le guide alpine iscritte nell'albo provinciale delle guide alpine componenti il direttivo medesimo.

(6)  L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

(7)  Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente o ne facciano richiesta motivata almeno due componenti.

(8)  Il direttivo nomina una commissione tecnica che si esprime in ordine ai contenuti tecnici e all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 8.

(9)  La vigilanza sul collegio provinciale delle guide è esercitata dalla Giunta provinciale.

8)
L'art. 14, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 13, comma 4, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21, e poi così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
9)
L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
10)
L'art. 14, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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