(1) Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero violino le norme di cui agli articoli 12 e 13, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
(2) I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio, a maggioranza assoluta dei componenti.
(3) Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale, entro 30 giorni dalla loro notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutorietà del provvedimento.