(1) Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i diritti e i doveri delle guide alpine e degli aspiranti guida in quanto non disciplinati dalla presente legge, le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento.
(2) Pure con norma regolamentare saranno stabiliti, in quanto non previsti dalla presente legge, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di una scuola di alpinismo.