(1) Sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti alla ripartizione competente in materia di turismo, espressamente designati con decreto dell'assessore al turismo.
(2) La Giunta provinciale provvede a dotare il personale provinciale di cui al comma precedente dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento delle funzioni per i sopralluoghi e le ispezioni da effettuarsi.
(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad applicare il trattamento di cui sopra ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge.