Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Le due sezioni, pur avendo distinte sfere di competenza, devono vicendevolmente collaborare ogni volta che si richiedano indagini e ricerche interessanti sia il campo chimico che quello medicomicrografico.
Spetta al Medico provinciale dirimere eventuali conflitti di competenza tecnica fra le due sezioni e vigilare affinché il servizio tecnico si svolga col necessario coordinamento.