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RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 111)
Ordinamento speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
1

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 12/1970

1)

Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.

CAPO I
Ordinamento e funzioni del Laboratorio

Art. 1

Il Laboratorio di igiene e profilassi ha la sua sede in Bolzano ed è condotto secondo le apposite norme contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nel Regolamento Generale approvato col R.D. 16 gennaio 1927, n. 155, nonché secondo le norme del presente Ordinamento speciale.

Art. 2

Il Laboratorio è costituito in due sezioni:

  • a)  una sezione medico-micrografica;
  • b)  una sezione chimica.

Ciascuna sezione è diretta da un direttore.

Art. 3

Il Laboratorio rientra nella sfera di competenza della Ripartizione della assistenza, previdenza, igiene e sanità dell'amministrazione provinciale, a norma dell'articolo 10, lettera d), dell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, stabilito con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Il funzionamento tecnico del Laboratorio è sottoposto alla vigilanza del Medico provinciale, a sensi dell'articolo 83 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Art. 4

Le spese di esercizio del Laboratorio sono a carico della Provincia per un terzo del loro complesso, e a carico dei Comuni della provincia per gli altri due terzi.

La suddivisione delle spese è fatta dalla Giunta provinciale sulla base, per quanto concerne il contributo dei Comuni, della popolazione legale di essi quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Art. 5  delibera sentenza

Il Laboratorio esegue le analisi microscopiche, batteriologiche e chimiche delle acque da adibire ad uso potabile e di uso domestico, delle sostanze alimentari e degli altri generi, oggetti, prodotti e materie che interessino comunque l'igiene pubblica, al fine di giudicare della loro natura e di riconoscerne la purezza e lo stato di inquinamento o le alterazioni o le sofisticazioni. Compie anche ricerche che possano riguardare l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'igiene e la sanità pubblica.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991 - Sanità -Qualità delle acque destinate al consumo umano - Decreto ministeriale disciplinante, oltre le norme tecniche, anche attività di vigilanza sull'applicazione del decreto stesso

Art. 6

Competono, in particolare, alla sezione medicomicrografica le indagini che interessano l'accertamento diagnostico e la profilassi delle malattie infettive, parassitarie e sociali, nonché le indagini che concorrano ad accertare la salubrità degli alimenti e delle bevande.

Rientrano nella competenza della sezione medico-micrografica le indagini di chimica clinica che implichino deduzioni diagnostiche, e richiedano pertanto, cognizioni mediche per l'esatta valutazione dei risultati, come gli esami di urine, di essudati, di trassudati, di liquidi cefalo-rachidiani e di feci ovvero le determinazioni della glicemia, dell'azotemia e simili.

Art. 7

Competono, in particolare, alla sezione chimica gli accertamenti e gli studi nel campo della chimica, della fisica e della chimica-fisica applicate all'igiene e alla profilassi, la vigilanza e la repressione delle frodi nel commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e di ogni altro prodotto che interessi la salute pubblica nonché il controllo sugli inquinamenti atmosferici.

Rientrano nella competenza della sezione chimica le analisi e le ricerche di chimica biologica di particolare importanza, che non comportino deduzioni diagnostiche.

Art. 8

Le due sezioni, pur avendo distinte sfere di competenza, devono vicendevolmente collaborare ogni volta che si richiedano indagini e ricerche interessanti sia il campo chimico che quello medicomicrografico.

Spetta al Medico provinciale dirimere eventuali conflitti di competenza tecnica fra le due sezioni e vigilare affinché il servizio tecnico si svolga col necessario coordinamento.

Art. 9

Le autorità sanitarie centrali possono avvalersi dell'opera del Laboratorio per le esigenze dei servizi di igiene e di profilassi generale, verso rimborso delle spese alla Provincia.

Gli ufficiali sanitari si avvalgono del Laboratorio, per l'esercizio della vigilanza igienica e profilattica nei rispettivi territori, nei modi previsti dalla legge.

I consultori pediatrici e gli ambulatori ostetrici dell' O.N.M.I. possono avvalersi gratuitamente delle prestazioni del Laboratorio in favore di persone non aventi diritto all'assistenza di enti previdenziali 2).

2)

Sostituito dall'art. 1 della L.P. 31 luglio 1967, n. 11.

Art. 10

I direttori di sezione:

  • a)  hanno il governo tecnico della propria sezione e sono responsabili delle perizie, delle indagini e delle analisi che in essa si compiono;
  • b)  sottoscrivono le relazioni ed i referti tecnici;
  • c)  hanno la consegna dei materiali e delle suppellettili assegnate alla rispettiva sezione e sono responsabili della loro custodia e manutenzione;
  • d)  presentano mensilmente alla Ripartizione provinciale dell' assistenza, previdenza, igiene e sanità un elenco sintetico delle analisi eseguite e, alla fine di ciascun anno, una relazione sul complesso dell'attività svolta; inoltre presentano alle autorità sanitarie le prescritte relazioni statistiche;
  • e)  denunciano al Medico provinciale e all' ufficiale sanitario competente per territorio i risultati delle singole analisi, anche se eseguite per conto di privati, quando si riveli la necessità di provvedimenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
  • f)  provvedono personalmente ovvero delegano i propri dipendenti tecnici alle ispezioni sanitarie o alle ricerche e ai prelevamenti di materiali e di campioni, quando è necessaria, per questo, una particolare competenza tecnica;
  • g)  conservano per almeno tre mesi, per un eventuale riesame, una parte sufficiente di tutti i campioni analizzati, non alterabili, munendoli delle indicazioni necessarie alla loro identificazione;
  • h)  vigilano affinché nessun estraneo abbia accesso nei locali della sezione;
  • i)  propongono alla Ripartizione provinciale dell' assistenza, previdenza, igiene e sanità, i provvedimenti amministrativi reputati più opportuni per il regolare funzionamento o il miglioramento dei rispettivi servizi.

Art. 11

I direttori di sezione hanno facoltà di intraprendere le ricerche e le indagini che ritengono più utili allo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali ovvero al perfezionamento dei metodi di lavoro e di analisi.

Art. 12

Il Laboratorio può, compatibilmente ai propri compiti istituzionali, compiere ricerche e analisi per incarico e nell'interesse di privati, verso pagamento di compensi stabiliti in apposite tariffe approvate dalla Giunta provinciale.

Tali tariffe si applicano anche nel caso di esami richiesti da enti privati e pubblici. 3)

Per le analisi eventualmente non contemplate nelle tariffe, il direttore di sezione stabilisce l'importo, tenendo conto delle tariffe approvate per analisi affini o corrispondenti.

I direttori di sezione possono proporre la stipulazione di speciali convenzioni con privati o con enti.

3)

Sostituito dall'art. 2 della L.P. 31 luglio 1967, n. 11.

Art. 13

Chiunque richieda nell'interesse proprio le analisi e ricerche deve consegnare un campione della sostanza da analizzare, convenientemente prelevato e nella quantità sufficiente 4).

Deve inoltre dichiarare per iscritto e in modo preciso il proprio nome e indirizzo, la provenienza della sostanza da sottoporre all'analisi, il genere di ricerca richiesto e il quesito proposto 4).

Qualora le ricerche possano avere, a giudizio del direttore di reparto, conseguenza di ordine medico-legale, il quesito dovrà essere formulato ad opera di un medico di fiducia del richiedente.

4)

Sostituito dall'art. 3 della L.P. 31 luglio 1967, n. 11.

Art. 14

Il pagamento delle somme fissate dal tariffario per le analisi di interesse dei privati viene ricevuto, di norma, nella misura intera, al momento della presentazione dei campioni, da parte dell'ufficio amministrativo della sezione, il quale rilascia la ricevuta e provvede al versamento nella Cassa provinciale.

Ogni sezione deve tenere un registro degli incassi provenienti dalle analisi di interesse dei privati.

In esso vengono indicati: il nome del pagante, il numero delle analisi fatte nel suo interesse, l'importo pagato, la data del pagamento e il numero distintivo della bolletta di ricevuta.

Art. 15

Entrambe le sezioni sono dotate di un proprio fondo, nella misura stabilita con delibera provinciale, destinato alla riparazione del materiale in consegna e all'acquisto di apparecchi di uso corrente, di utensili, di vetrerie, di prodotti chimici e biologici, di libri e periodici tecnici, di materiali per cancelleria, di biancheria e di oggetti necessari alla pulizia.

La gestione del fondo è affidata al direttore della sezione, il quale presenterà alla Ripartizione provinciale delle finanze, per il tramite della Ripartizione dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità, il rendiconto mensile e i relativi documenti giustificativi delle singole spese.

Per i bisogni eccedenti la gestione ordinaria, i direttori di sezione presentano alla Ripartizione dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità, una richiesta scritta e motivata, corredata, quando implichi un interesse tecnico, dal parere del Medico provinciale.

Art. 16

L'ufficio amministrativo di ciascuna sezione tiene un registro-protocollo degli atti interessanti la sezione e un registro delle analisi richieste.

Il registro delle analisi richieste deve contenere, in forma tabellare, le seguenti indicazioni:

  • a)  il numero progressivo annuale dell' analisi;
  • b)  la data di arrivo della richiesta di analisi;
  • c)  il nome dell' ente o della persona richiedente;
  • d)  la natura della sostanza da esaminare;
  • e)  il quesito proposto;
  • f)  l' esposizione succinta dei risultati dell'analisi e le conclusioni;
  • g)  la data di partenza del referto;
  • h)  l' importo dell'eventuale compenso di analisi;
  • i)  la data del versamento del compenso;
  • l)  le eventuali osservazioni.

Art. 17

Il controllo ordinario degli atti e registri delle sezioni è esercitato dal Capo della Ripartizione provinciale dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, di concerto, per gli atti e registri di contenuto tecnico, con il Medico provinciale.

CAPO II
Personale tecnico, di preparazione, amministrativo e ausiliario del Laboratorio 5)

5)

Riportato al n. XXIII - B/a.

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