Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Le spese di esercizio del Laboratorio sono a carico della Provincia per un terzo del loro complesso, e a carico dei Comuni della provincia per gli altri due terzi.
La suddivisione delle spese è fatta dalla Giunta provinciale sulla base, per quanto concerne il contributo dei Comuni, della popolazione legale di essi quale risulta dall'ultimo censimento generale.