Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Chiunque richieda nell'interesse proprio le analisi e ricerche deve consegnare un campione della sostanza da analizzare, convenientemente prelevato e nella quantità sufficiente 4).
Deve inoltre dichiarare per iscritto e in modo preciso il proprio nome e indirizzo, la provenienza della sostanza da sottoporre all'analisi, il genere di ricerca richiesto e il quesito proposto 4).
Qualora le ricerche possano avere, a giudizio del direttore di reparto, conseguenza di ordine medico-legale, il quesito dovrà essere formulato ad opera di un medico di fiducia del richiedente.
Sostituito dall'art. 3 della L.P. 31 luglio 1967, n. 11.