Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Il Laboratorio può, compatibilmente ai propri compiti istituzionali, compiere ricerche e analisi per incarico e nell'interesse di privati, verso pagamento di compensi stabiliti in apposite tariffe approvate dalla Giunta provinciale.
Tali tariffe si applicano anche nel caso di esami richiesti da enti privati e pubblici. 3)
Per le analisi eventualmente non contemplate nelle tariffe, il direttore di sezione stabilisce l'importo, tenendo conto delle tariffe approvate per analisi affini o corrispondenti.
I direttori di sezione possono proporre la stipulazione di speciali convenzioni con privati o con enti.
Sostituito dall'art. 2 della L.P. 31 luglio 1967, n. 11.