Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Il pagamento delle somme fissate dal tariffario per le analisi di interesse dei privati viene ricevuto, di norma, nella misura intera, al momento della presentazione dei campioni, da parte dell'ufficio amministrativo della sezione, il quale rilascia la ricevuta e provvede al versamento nella Cassa provinciale.
Ogni sezione deve tenere un registro degli incassi provenienti dalle analisi di interesse dei privati.
In esso vengono indicati: il nome del pagante, il numero delle analisi fatte nel suo interesse, l'importo pagato, la data del pagamento e il numero distintivo della bolletta di ricevuta.