Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Il controllo ordinario degli atti e registri delle sezioni è esercitato dal Capo della Ripartizione provinciale dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, di concerto, per gli atti e registri di contenuto tecnico, con il Medico provinciale.