Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
Le autorità sanitarie centrali possono avvalersi dell'opera del Laboratorio per le esigenze dei servizi di igiene e di profilassi generale, verso rimborso delle spese alla Provincia.
Gli ufficiali sanitari si avvalgono del Laboratorio, per l'esercizio della vigilanza igienica e profilattica nei rispettivi territori, nei modi previsti dalla legge.
I consultori pediatrici e gli ambulatori ostetrici dell' O.N.M.I. possono avvalersi gratuitamente delle prestazioni del Laboratorio in favore di persone non aventi diritto all'assistenza di enti previdenziali 2).
Sostituito dall'art. 1 della L.P. 31 luglio 1967, n. 11.